Accesso agli atti

Accesso agli atti (legge 241/90): modalità formale

Chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, determinato da una situazione giuridicamente tutelata, ha diritto di accedere alla documentazione amministrativa detenuta dal Comune, anche se riferita ad attività svolta da Istituzioni, Aziende speciali, Soggetti gestori di pubblici servizi. In particolare,il diritto di accesso è assicurato:

  • ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
  • agli stranieri ed agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
  • ai rappresentanti e agli organismi titolari del diritto di partecipazione;
  • ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi, per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario, relativamente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

La procedura di accesso ha inizio con la presentazione al Comune di motivata richiesta, mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica in allegato. La copia di atti può essere rilasciata in carta libera o autenticata (in bollo) nel rispetto della vigente normativa fiscale.

Cosa Occorre

  1. Compilazione di apposito modello di domanda in carta semplice.
  2. Avere un interesse diretto, concreto e attuale nei confronti del documento richiesto
  3. Documento d’identità/riconoscimento in corso di validità
  4. Pagamento eventuale dei soli costi di riproduzione dei documenti

Quanto Costa

L’esercizio del diritto di accesso è assicurato dal Comune gratuitamente con il solo addebito dei costi di riproduzione e, ove previsti, dei diritti di ricerca e di visura, come definiti con apposito atto. Si fa salva la gratuità prevista per legge delle copie di atti ai consiglieri comunali nell’esercizio del loro mandato. Quando l’invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta, telefax o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l’inoltro. Sono fatte salve le norme stabilite dal D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni in materia di imposta di bollo.

Quanto tempo serve

Il procedimento d’accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta + eventuale proroga di altri 30 giorni.

Modulistica:

Richiesta di accesso agli atti