In allegato la circolare regionale del SERVIZIO ATTIVITA’ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA la quale, tra l’altro, per la riconsegna dei tesserini venatori si comunica che l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 stabilisce, tra l’altro, che «1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.».
La richiamata norma, pertanto, dispone ex lege, la proroga dei termini di 52 giorni di tutti i termini e ragionevolmente anche delle scadenze legate ai procedimenti, per cui è parere
che il termine di legge del 31 marzo per la riconsegna ai Comuni dei tesserini venatori sia conseguentemente prorogato di 52 giorni
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