L’albo dei Giudici Popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado.

È costituito dai nominativi dei cittadini, residenti, che hanno presentato domanda e di coloro che sono stati iscritti d’ufficio poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

I requisiti necessari per iscriversi all’albo sono:

  • essere cittadini/ e italiani/e di buona condotta morale
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un’età compresa tra trenta e sessantacinque anni
  • essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello (secondo grado)

La domanda deve essere presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione