Con l’allegata Ordinanza contingibile e urgente n.4 del 14/03/2020 il Sindaco ha disposto quanto segue:
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL DIVIETO DI ACCESSO NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO .
IL SINDACO
VISTI
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il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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l’Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, con cui il Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
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il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019”, nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
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il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19; – il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
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il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione Comune di Rimini dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
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l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l’esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;
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il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020.
TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l’art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: ”Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso parchi e giardini pubblici.
RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione della fruizione dei parchi e dei giardini pubblici al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. droplet) anche al fine di consentire alla polizia locale di effettuale un’adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore.
DATA preventiva informazione dell’adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini che ne ha condiviso i contenuti.
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
ORDINA
dal 14 marzo fino al 3 aprile 2020, al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro (lett. d) dell’allegato 1 del DPCM 9 marzo 2020)
a) il divieto di accesso, in qualunque forma di assembramento e comportamento che costituisca violazione dell’obbligo di mantenere tra le persone una distanza di almeno un metro, a tutti i parchi e giardini pubblici comunali, compresa l’area sgambamento cani;
b) Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all’interno di parchi e giardini pubblici.
RACCOMANDA
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in tutte le aree verdi pubbliche (parchi, giardini, verde annesso a edifici pubblici e verde di arredo) il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;
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in ogni zona del Comune di Montescudo – Monte Colombo il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020.
DISPONE
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Montescudo – Monte Colombo.
Di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza:
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al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it
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alla Polizia Locale.
Di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca e le altre forze di polizia di competenza, della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
AVVERTE
che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:
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ai sensi dell’art. 650 C.P.;
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sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine, dalla pubblicazione, di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
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