Descrizione

L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, che sostituisce alcuni certificati senza che sia necessario presentare successivamente il certificato vero e proprio. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.

L’autocertificazione è utilizzata nei rapporti con:

  1. le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (INPS, INAIL, ISEE, motorizzazione, istituti scolastici pubblici ecc.);
  2. privati.

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di servizi pubblici hanno l’obbligo accettare, al posto dei certificati anagrafici, le autodichiarazioni prodotte dal cittadino.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Se dal controllo effettuato dalla Pubblica Amministrazione emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Cosa posso autocertificare?  

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

  1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
  2. a) data e il luogo di nascita;
  3. b) residenza;
  4. c) cittadinanza;
  5. d) godimento dei diritti civili e politici;
  6. e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  7. f) stato di famiglia;
  8. g) esistenza in vita;
  9. h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  10. i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  11. l) appartenenza a ordini professionali;
  12. m) titolo di studio, esami sostenuti;
  13. n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  14. o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  15. p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  16. q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  17. r) stato di disoccupazione;
  18. s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  19. t) qualità di studente;
  20. u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  21. v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  22. z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  23. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  24. bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

  1. cc) qualità di vivenza a carico;
  2. dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  3. ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (1)

AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l’art. 55, comma1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Cosa non si può autocertificare?

Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000, non si possono autocertificare:

  • Certificati medici, sanitari e veterinari
  • Certificati di origine e conformità CE
  • Certificati di marchi e brevetti

Chi può avvalersi dell’autocertificazione?

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 445/2000, possono avvalersi delle autocertificazioni:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini dell’Unione Europea;
  • i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici).

Come si fa?

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando i moduli scaricabili dal sito o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera.

L’autocertificazione deve essere firmata dall’interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.

Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido.

L’autocertificazione può essere presentata:

  1. di persona;
  2. a mezzo fax o per via telematica, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha apposto la firma;
  3. per i minori, gli interdetti o gli inabilitati, firmano i genitori o il tutore o il curatore;
  4. chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (art. 4 DPR 445/2000).

Costi e validità

Non ha nessun costo e non occorre la marca da bollo.

Normativa

  • DPR 28 dicembre 2000, n. 45
  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98