Anche quest’anno il territorio comunale di Montescudo-Monte Colombo è soggetto ad una considerevole infestazione del lepidottero Traumatocampa Pityocampa detto volgarmente “Processionaria del Pino”.

Con Ordinanza Sindacale n. 3 del 27.03.2021 sono state adottate disposizioni urgenti per la prevenzione ed il controllo dell’infestazione da Traumatocampa Pityocampa (Processionaria del Pino).

Si ricorda che la suddetta ordinanza è tuttora vigente e che spetta ai privati proprietari delle aree infestate ottemperare a quanto disposto con la predetta ordinanza, come sotto riportato.

Si ricorda, altresì,  che in tale periodo è necessario intervenire immediatamente all’asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati da nidi ed alla loro distruzione.

I bruchi di processionaria del pino possono provocare, negli animali e nell’uomo, gravi reazioni allergiche e infiammatorie (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento).

Per far fronte all’emergenza è stato disposto:

a tutti i proprietari pubblici e privati di aree verdi ed incolte, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di piante Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus pinaster, Cedri e conifere in genere, con presenza di nidi di “Processionaria del Pino”:

a) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni e gli interventi indicati sugli alberi a dimora nelle loro proprietà; dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all’attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus Sylvestris, Pinus e sulla specie del Larice e del Cedro;
b) di provvedere con continuità dal mese di novembre al mese di febbraio di ogni anno alla asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati; i nidi devono essere chiusi accuratamente in appositi sacchi di materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana; tali sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere gettati solo ed esclusivamente negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
c) di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, all’asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati da nidi e alla relativa distribuzione con il fuoco, (i nidi si presentano normalmente in forma di grossi bozzoli cotonosi all’interno pieni di larve);
d) di intervenire sulle piante infestate con personale adeguatamente protetto e con la massima cautela al fine di evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve;
e) ove l’asportazione meccanica delle sacche non è praticabile per motivi tecnici ed operativi (quali: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l’agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili della piattaforma come parchi e giardini con terra, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti), intervenire con trattamenti di endoterapia con prodotti opportunamente registrati dal Ministero della Salute;
f) di effettuare gli interventi prima che le larve abbandonino il nido, scendendo al suolo in processione per interrarsi nei luoghi più soleggiati e caldi;
g) da marzo ad aprile di effettuare nel periodo di pre-imbozzolamento (fase in cui le larve scendono dai bozzoli in processione per re-imbozzolarsi in zone calde a terra) la raccolta delle larve a terra con pale e badili e la distruzione in sicurezza utilizzando ogni precauzione per scongiurare ogni possibile diffusione o contatto con i peli urticanti.

Sanzioni:

Per chi non si attiene a quanto ordinato, nei rispettivi tempi dell’anno sopra citati, è prevista la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell’art. 16 della Legge n. 689/1981.

Chi deve vigilare:

Il controllo dell’osservanza delle suddette prescrizioni è affidato al Corpo di Polizia municipale dell’Unione della Valconca, ai competenti Organi Sanitari addetti alla vigilanza, ai Carabinieri Forestali e a tutte le Forze dell’Ordine.

Obblighi per i cittadini:

  • rispettare di tutti gli adempimenti di cui alle lettere a) – g) se proprietari o amministratori di condominio o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi private;
  • segnalare la presenza dei nidi sulle piante esistenti sul suolo pubblico e privato, contattando gli appositi uffici comunali (Ufficio Tecnico ai numeri 0541-864059 – 0541 864060);
  • non toccare i nidi invernali oppure le larve mature, né trattenersi e non condurre animali domestici sotto alle piante infestate o nelle loro vicinanze;
  • non trattare con insetticidi le larve che abbandonano il nido e scendono al suolo per interrarsi in quanto questi trattamenti sono dannosi per l’ambiente, e non impediscono infatti la dispersione dei peli urticanti e quindi il possibile danno alle persone; in tali casi è necessario asportare le larve che sciamano in processione mediante pale e badili e procedere alla loro distruzione in sicurezza utilizzando ogni precauzione per scongiurare ogni possibile diffusione o contatto con i peli urticanti.

Per qualsiasi informazione o per istruzioni su come procedere in caso di avvistamento di bozzoli o di larve in processione contattare l’Ufficio Tecnico ai numeri 0541-864059 – 0541 864060.

Maggiori informazioni consultando la Pagina informativa del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca – Regione Emilia Romagna.