Con determinazione n.76 del 20/03/2021,  è stato disposto di di prorogare, in esecuzione della DGR n. 331 del 08.03.2021 ad oggetto: “Modifiche alla deliberazione n. 102 del 25/01/2021 recante “Modifiche alla deliberazione della giunta regionale n. 2031 del 28/12/2020 recante “Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. – criteri di gestione dell’anno 2021″” , la scadenza della raccolta delle domande relative all’Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2021 al giorno 9 aprile2021 

 

Con determinazione n.37 dell’11/02/2021,  è stato disposto di di prorogare, in esecuzione della DGR 102 del 25.01.2021, la scadenza della raccolta delle domande relative all’Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2021 al giorno 19 marzo 2021 

Richiamati:

  • la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l’art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
  • la Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 e in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituto il Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione;
  • il decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14 settembre 2005 che ha definito i criteri di riparto alle Regioni delle risorse presenti sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12.08.2020, che ha ripartito alle Regioni le somme stanziate sul fondo nazionale, assegnando alla Regione Emilia-Romagna come quota fondo locazioni, la somma di € 11.600.203,82;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 28.12.2020 ad oggetto: “Fondo Regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. ”Criteri di gestione dell’anno 2021;
  • la Determinazione Dirigenziale 16 del 25/01/2021 avente ad oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi integrativi diretti per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R: 24/2001 e ss.mm.ii. anno 2021 In esecuzione della DGR E.R. 2031/2020;

RENDE NOTO

Il presente avviso è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato ai sensi della D.G.R. E.R. 2031/2020.

Beneficiari

Sono ammessi al contributo:

1) nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra € 0,00 e € 17.154,00;

2) nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra € 0,00 e € 35.000,00 che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dell’emergenza COVID-19.

Con riferimento esclusivamente al caso 2):

2.1) la perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

– cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);

– cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 gg.;

– cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;

– lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;

– malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal Covid19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all’emergenza COVID-19.

2.2) Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, la riduzione del reddito familiare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell’anno 2019.

Il reddito familiare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:

– l’importo netto desunto dalle buste paga;

– il fatturato complessivo

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata e obbligatoriamente allegata.

Tenuto conto che la Regione Emilia Romagna si riserva, con apposita Circolare, di individuare ulteriori criteri di riferimento ai quali riferire il calcolo del calo reddituale, si specifica che gli stessi saranno automaticamente valevoli per il presente avviso.

2.3) Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, per l’accesso al contributo, è necessario autocertificare che il nucleo famigliare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

Altri requisiti per l’accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana

oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea

oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’Inps nell’anno 2020 non superiore ad € 17.154,00 (graduatoria 1) oppure € 35.000,00 (graduatoria 2). Nel caso non sia disponibile il valore ISEE dell’anno 2021 è possibile fare domanda con l’ISEE dell’anno 2020.

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata

oppure

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnant

 

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

1) avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

2) avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

3) essere assegnatario, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

4) essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;

 

Presentazione della domanda

I requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

E’ possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie di cui al paragrafo Formazione della Graduatoria.

Formazione della Graduatoria

Le domande ammesse, saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte comprendenti:

1) nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00;

2) nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid19.

All’interno delle due graduatorie, le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Bandi

La domanda per l’ammissione potrà essere consegnata a partire dal giorno 25 gennaio 2021 con scadenza il giorno 19 marzo 2021 compilata unicamente sul modulo allegato al presente bando e scaricabile anche dal sito del Comune di Montescudo – Monte Colombo o in distribuzione presso il Municipio di Montescudo –  ufficio casa sito in Piazza Municipio n.1 con le seguenti modalità:

1- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montescudo – Monte Colombo sito in

Piazza Municipio n.1 – Municipio di Montescudo;

2- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it;

3- Mail all’indirizzo: giorgetti@comune-montescudo-montecolombo.rn.it

Ulteriore canale per la presentazione delle domande – Piattaforma regionale

La Regione Emilia Romagna predisporrà una piattaforma regionale per la presentazione delle domande che verrà resa disponibile online.

Alla piattaforma si potrà accedere solo tramite SPID.

L’utente compilerà una domanda compilando i dati richiesti. Dovrà inoltre allegare gli altri documenti necessari (ISEE ed eventualmente documenti per il riconoscimento del calo del reddito).

Contributo

Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

Graduatoria 1) – 40% delle risorse disponibili per il Distretto;

Graduatoria 2) – 60% delle risorse disponibili per il Distretto.

 

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno della graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l’altra graduatoria distrettuale .

Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500.

Di norma, il contributo è concesso all’inquilino.

Controlli

Il Comune effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

– nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo famigliare;

– nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, verrà eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa  pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune-montescudo-monte colombo.rn.it