Opere soggette a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) – art. 7, comma 4 legge regionale 15 del 2013:
Nel rispetto della disciplina dell’attività dell’attività edilizia di cui all’art. 9, comma 3, legge regionale 15 del 2013, sono eseguiti previa Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) le seguenti opere:
- a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;
- b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa;
- c) le modifiche della destinazione d’uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.
- c bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;
- c ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
- c quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
- c quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
- c sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell’Allegato;
- c septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- c octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.
La comunicazione di inizio dei lavori riporta i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio. La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell’intervento con una delle fattispecie descritte all’art. 7, comma 4, legge regionale 15 del 2013 il rispetto delle prescrizioni e delle normative di cui all’alinea del comma 1, nonché l’osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l’esecuzione delle opere.
Modalità di presentazione della comunicazione:
Attraverso la compilazione della modulistica regionale unificata, modulo 1 – titolo edilizio o istanza e modulo 2 – asseverazione di titolo edilizio o istanza il tecnico incaricato predispone la documentazione da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC) o mediante presentazione in cartaceo presso l’ufficio protocollo; gli allegati necessari e le modalità di compilazione sono indicate in modulistica unificata.
Cosa fa l’ufficio a seguito dell’acquisizione della comunicazione:
Entro cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della CILA, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione. Nei trenta giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l’esecuzione degli interventi.
Condizioni per la validità della comunicazione (art. 7, comma 5 legge regionale 15 del 2013):
Per le opere soggette a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) sussiste l’obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l’intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all’articolo 23 della legge regionale 15 del 2013.
Gli interessati, prima dell’inizio dell’attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all’acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell’intervento edilizio, secondo quanto previsto di seguito.
Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni (art. 4 bis legge regionale 15 del 2013):
Comunicazione di fine lavori:
Nella comunicazione di fine dei lavori fine lavori CILA il tecnico asseverante rappresenta le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d’opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7 dell’art. 7, legge regionale 15 del 2013.